Con la circolare n. 6 del 2025, il Ministero del Lavoro interviene per fornire chiarimenti in materia di periodo di prova nei contratti a tempo determinato, con particolare attenzione alla proporzionalità rispetto alla durata del contratto e alla natura delle mansioni.

La nuova disciplina si applica ai contratti sottoscritti dal 12 gennaio 2025 in poi, nel dettaglio:

  • Per contratti di durata fino a 6 mesi, il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni.
  • Per contratti di durata superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi, il limite massimo è fissato a 30 giorni.
  • Per contratti oltre i 12 mesi, il periodo di prova può eccedere i 30 giorni, calcolando 1 giorno di prova ogni 15 giorni di calendario di contratto, salvo previsioni più favorevoli dei contratti collettivi.

Il ruolo della contrattazione collettiva

La circolare ribadisce che le disposizioni di legge sono inderogabili in senso peggiorativo, anche dalla contrattazione collettiva.

Nel valutare se una previsione contrattuale sia più favorevole, occorre rifarsi al principio del favor praestatoris: è considerata più favorevole per il lavoratore una minore estensione del periodo di prova, in quanto tale periodo rappresenta un momento di maggiore incertezza e instabilità.

Per conseguenza se il CCNL dovesse prevedere per i rapporti a termine un periodo di prova superiore a quanto risulterebbe dall’applicazione della norma, si dovrà applicare quanto previsto dalla norma a discapito di quanto previsto dalla contrattazione.

Hai bisogno di una consulenza?

Trattamento dati (*)

Possiamo aiutarti in tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi e previdenziali.

  • Consulenza del lavoro
  • Elaborazione paghe e contributi
  • Amministrazione del personale
  • Ricorsi & Contenziosi
  • Rapporti sindacali e Previdenza
  • Contrattualistica, sicurezza sul lavoro e altro